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Uno ‘strano’ contratto del 1462

Negli ultimi anni ho avuto l’occasione di approfondire la storia del territorio dove abito: quello della Città di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Titolo, quello di Città, conferito grazie alla mia relazione storica, liberamente scaricabile (divisa in tre parti) dalla mia pagina su academia.edu. Con questo post intendo inaugurare una serie di contributi ad integrazione di questa Relazione.


Nel 1979 Michele Luzzati ha pubblicato su “La rassegna mensile di Israele” un interessantissimo contributo che riguarda l’attuale sangiulianese: l’accordo tra un medico ebreo ed un contadino «de comuni Sancti Andree in Pescaiuola»1. Una testimonianza importante della vita quotidiana e dei rapporti, in questo caso anche interreligiosi, nel Quattrocento.

Pisa, 7 aprile 1462

In questo documento, rogato il 7 aprile 1462 (1463 secondo lo stile pisano) da ser Carlo di Giovanni da Vecchiano nella bottega pisana di Antonio di Leopardo da Vecchiano2, le due parti stabilivano una serie di obblighi reciproci.

Il medico, «Bonomus filus olim Samuelis», si impegnava a curare il contadino, «Augustinus Ulivi», da una infermità alla gamba destra che non poteva né stendere, né piegare. Probabilmente una sorta di artrite: malattia piuttosto frequente all’epoca.

Agostino pretendeva – forse sulla base di precedenti esperienze – che Bonomo non usasse ferro, fuoco o ‘rotture’ ma soltanto ‘stufe’, ‘cerchi’ (probabilmente fasciature) e unguenti. Agostino aveva chiesto anche di non subire, nel corso della cura, tormenti o lesioni: una richiesta che però non venne accettata dal medico (conscio che non poteva assicurare il cliente contro il dolore), come testimonia il fatto che l’iniziale verbalizzazione della richiesta venne poi cancellata (vedi qui Nota 7).

La cura doveva dare buon esito entro sei mesi dalla data dell’accordo: Agostino si sarebbe considerato guarito se avesse potuto stendere tutto il ginocchio e la gamba destra come la sinistra («pro ut potest crurem sinistram»), in modo da poter camminare regolarmente («adeo quod possit ambulare bene et recte»). In caso di guarigione Bonomo avrebbe ricevuto la somma di 12 ducati d’oro: le spese per le cure e le medicine restavano a suo carico del medico (che aveva provato a scaricare il costo della legna per le ‘stufe’ sul paziente; vedi qui Nota 9).

Perché un contratto tra medico e paziente

Di fronte ad un simile documento viene da chiedersi il suo scopo. Il contratto era una evidentementeuna forma di tutela per il medico. Come testimonia un altro contratto simile (stipulato a Pistoia nel 1391), essendo il cliente povero, il medico doveva stabilire con questo un contratto che gli garantisse il compenso. Non a caso Antonio si impegna a sborsare i 12 ducati nel caso in cui Agostino avesse avuto difficoltà a saldare quanto dovuto. Un altro mercante, Francesco di Alessandro da Paule, con cui Bonomo aveva probabilmente un rapporto di fiducia, interviene come garante di Antonio.

Una situazione che porta Luzzati a concludere che l’accordo «sembra in fondo essere una partita proprio da questi mercanti, che misero forse in contatto il contadino malato e il medico ebreo, con una intenzione che poteva stare fra la sfida o la scommessa da un lato, e la volontà di aiutare il prossimo dall’altro».Nel 1979 Michele Luzzati ha pubblicato su “La rassegna mensile di Israele” un interessantissimo contributo che riguarda l’attuale sangiulianese: l’accordo tra un medico ebreo ed un contadino «de comuni Sancti Andree in Pescaiuola»3.

Il testo del contratto

Magister Bonomo filius olim Samuelis hebreus medicus ex una et Augustinus Ulivi4 de comuni Sancti Andree in Pescaiuola ex alia, volentes ad infrascripta omnia et singula teneri et efficaciter obligari, ad hunc pactum et concordiam devenerunt, videlicet quod dictus magister Bonomo teneatur et debeat medere dictum Augustinum et ipsum libera re5 ad infirmitate quam habet in ginochio cruris dextere, quam crurem ipse Augustinus non potest extendere vel antetendere6 et hoc sine7 ferro et igne et roctoro (?)8, videlicet cum stufiis, siclis (?) et unsionibus (?)9, adeo quod idem Augustinum dictum ginochium et crurem extendere possit pro ut potest crurem sinistram, et adeo quod possit ambulare bene et recte et hoc infra tempus et terminum sex mensium, et teneatur idem magister Bonomo emere de sua pecunia propria medelas et unctiones necessarias ad predictam curam et quod dictus Augustinus si in fine dicti temporis erit liberatus, adeo quod dictam crurem et ginochium extendere possit et recte ambulare, teneatur et obligatus sit dare et solvere eidem magistro Bonomo pro eius labore et mercede ducatos duodecim auri largos et10 quod si infra dictus tempus sex mensium dictus Augustinus non esset liberatus, quod unusqui sque ipsorum sit liber et absolutus a contentis in presenti instrumento. Que quidem omnia etc., dicte partes promiserunt habere firmum etc, ad penam etc., obligando etc. Ad hec, precibus et mandato suprascripti Augustini, fideiuxit11 Antoniu Leopardi de Vechiano12; dictos ducatos duodecim13 promisit eidem magistro Bonomo dare et solvere elapsis dicti’s sex mensibus si idem Augustinus erit liberatus ut supra dicitur, et preceperunt etc., que etc., et quod possint capl. Actum Pisis in apoteca ipsius Antonii, presentibus Ranerio Nannis Baronti et Petro Bartholomei della Rosa pisanis civibus testibus et Simone Andree de Castronovo, die VII aprilis 146314.
Franciscus Alexandri de Paule promisit conservare indempnem suprascriptum Antonium de suprascripta promissa, ut supra facta. Actum Pisis in suprascripto loco, presentibus suprascriptis testibus, die suprascripto.

  1. M. Luzzati, Il medico ebreo e il contadino: un documento pisano del 1462, in “La rassegna mensile di israele”, ser. III, vol. 45, 1979, nn. 10-12, pp. 385-392. Il documento è oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze, Notarile Antecosimiano C 153 (1463-64), c. 4r ↩︎
  2. I da Vecchiano erano una delle famiglie più ricche di Pisa. Antonio, nato nel 1398, fu per tre volte priore e otto volte ambasciatore dei pisani a Firenze. Si veda: B. Casini, I da Vecchiano: famiglia di giuristi, di mercanti, di politici, di ecclesiastici, di cavalieri di S. Stefano, in “Bollettino Storico Pisano”, voll. 40-41 (1971), pp. 141-233. La famiglia possedeva beni in Sant’Andrea in Pescaiola: B. Casini, Il catasto di Pisa nel 1428-39. Pisa: Giardini, 1964, p. 212. ↩︎
  3. M. Luzzati, op. cit., 1979, a p. 390. ↩︎
  4. Segue «Sancti» cancellato [tutte le note alla trascizione del documento sono quelle di Luzzati!]. ↩︎
  5. Segue «a quad» cancellato. ↩︎
  6. «vel antetendere» aggiunto al margine destro. ↩︎
  7. «ad hoc sine» nel margine destro. Il documento originale poi prosegue con «a dove sine» che Luzzati ha espunto. ↩︎
  8. Segue, cancellato: «sed cum et omni meli medela pro qua idem Augustinum (sic) non patiatur aliquod tort tormentum vel penam, sed cum illis medelis quibus idem Augustinus non patiatur lesionem vel venam». ↩︎
  9. Da «videlicet cum» a «unsionibus» scritto nel margine sinistro. ↩︎
  10. Segue, cancellato: «interim dare et consignare legna (Sic) combustibile et necessaria in predictis». ↩︎
  11. Nel documento originale «Augustini, fideiuxit» è depennato. Luzzati però lo restituisce. ↩︎
  12. Segue, cancellato: «fuit confessus habuisse a dicto Augustino in depositum». ↩︎
  13. Segue, cancellato: «quos». ↩︎
  14. Secondo il calendario pisano! ↩︎